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Richiesta di chiarimenti interpretativi in materia di licenza straordinaria per cure termali.

La Segreteria Regionale UNARMA Veneto è stata interessata da alcuni propri iscritti in merito a una particolare situazione riguardante la concessione della licenza straordinaria per cure termali, così come disciplinata dalla Pubblicazione C-14, con riferimento alla normativa vigente in materia di concessione di periodi di ferie e/o riposo finalizzati all’effettuazione dei cicli annuali di cure termali.

Dalle segnalazioni pervenute sembrerebbe emergere che l’orientamento adottato dal Comando Legione Carabinieri Veneto sia quello di non consentire il recupero del periodo di licenza straordinaria non fruito a causa di sopraggiunti gravi motivi, anche di natura sanitaria, qualora il militare abbia già iniziato il ciclo di cure termali prescritto dal Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare, secondo quanto rappresentato, qualora il militare beneficiario di licenza straordinaria per cure termali sia costretto ad interrompere il ciclo terapeutico per sopravvenute e comprovate motivazioni – anche di carattere sanitario – e successivamente richieda di poter recuperare il periodo di licenza non goduto al fine di completare il ciclo di cure già prescritto e autorizzato, tale possibilità verrebbe negata sulla base dell’interpretazione secondo cui la normativa vigente consentirebbe la fruizione di un unico periodo di licenza straordinaria non superiore a quindici giorni per ciascun ciclo di cure, non prevedendo la possibilità di ripresa o completamento differito del ciclo stesso qualora esso sia stato interrotto.

Tale interpretazione sembrerebbe porsi in apparente contrasto con la prassi adottata in ambito sanitario, ove il Servizio Sanitario Nazionale consente, in presenza di comprovate e gravi motivazioni, l’interruzione temporanea del ciclo di cure termali e la successiva ripresa dello stesso in un momento successivo.

Alla luce di quanto sopra, questa Segreteria ritiene opportuno chiedere chiarimenti circa la possibilità di adottare un’interpretazione delle disposizioni vigenti in materia di concessione della licenza straordinaria per cure termali che tenga conto non soltanto del dato formale della contiguità temporale del periodo autorizzato, ma anche delle esigenze di tutela della salute e del benessere del personale.

L’obiettivo della presente è quello di comprendere se, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne dell’Amministrazione, sia possibile individuare soluzioni interpretative o applicative che consentano, in presenza di comprovate e documentate motivazioni, il completamento del ciclo terapeutico già autorizzato, anche mediante il recupero del periodo di licenza straordinaria non fruito.

Questa Segreteria si riserva, pertanto, di approfondire ulteriormente le situazioni segnalate, con l’intento di favorire una gestione quanto più possibile uniforme e coerente delle licenze straordinarie connesse all’effettuazione di cure termali, nel rispetto dei diritti del personale e delle finalità sanitarie per le quali tali istituti sono previsti dall’ordinamento.


Certi della consueta attenzione verso le tematiche afferenti il benessere, la motivazione e la valorizzazione dei militari, si resta in attesa di un cortese riscontro.


Verona, lì 07 marzo 2026

La Segreteria Regionale Unarma Veneto